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Socio- lavoratore di cooperativa PDF Stampa E-mail
Domande frequenti - Sui contratti di lavoro

Tipologia di contratto
Lavoro subordinato o Lavoro autonomo prestato nell'ambito del rapporto associativo 

Definizione
È un contratto che si costituisce con l'adesione del lavoratore, in qualità di socio, ad una cooperativa, in forma subordinata o autonoma. È prevista anche una forma di collaborazione coordinata non occasionale ovvero lavoro a progetto.


Imprese che possono stipularlo
Tutte le imprese di tipo cooperativo. 

Soggetti cui si rivolge
Persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro. 

Forma e contenuti
In quanto socio della cooperativa il lavoratore concorre alla gestione dell'impresa, partecipa all'elaborazione di programmi di sviluppo, contribuisce alla formazione del capitale sociale partecipando al rischio d'impresa, mette a disposizione della Società le proprie capacità professionali. Questo insieme di diritti e doveri  del socio lavoratore viene definito in modo dettagliato nel regolamento che ciascuna cooperativa deve redigere e depositare  presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

La retribuzione del socio lavoratore non può essere inferiore ai minimi stabiliti dal contratto collettivo del settore o delle categorie affini.
In caso di cessazione del rapporto associativo per esclusione o recesso cessa anche il rapporto di lavoro e  il diritto del socio a chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro.

Nel rapporto associativo stipulato in forma subordinata possono essere esercitati i diritti sindacali previsti dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori tenendo presente le regole dettate dall'accordo collettivo e compatibilmente con lo status di socio lavoratore.
Grazie al D.l. n.248/2007  approvato il 27/02/2008 (legge mille proroghe) è entrata in vigore la disposizione che riguarda i soci lavoratori delle cooperative per i quali, il trattamento economico non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La norma in questione, contenuta all'art. 24-ter della legge in esame ed attuativa dell'art. 3, comma 1, l. n. 142/2001, sembra essere posta al fine di contrastare una sostanziale sperequazione nel trattamento economico tra diversi contratti collettivi di lavoro stipulati da diverse organizzazioni sindacali, alcuni dei quali appaiono sostanzialmente troppo bassi rispetto al mercato di riferimento.

Agevolazioni all'assunzione
Alle cooperative sociali e alle cooperative il cui oggetto è l'inserimento lavorativo di persone disagiate sono riconosciuti particolari benefici contributivi.
Il trenta per cento del numero complessivo dei lavoratori delle cooperative sociali integrate deve essere costituito da soggetti svantaggiati (circ. INPS n. 188/1994).
Sono da considerarsi tali i soggetti rientranti in una delle categorie previste dall' art. 4 della Legge 381/1991 e cioè:

 

  • gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
  • gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari,
  • i soggetti in trattamento psichiatrico,
  • i tossicodipendenti,
  • gli alcolisti,
  • i minori di età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
  • le persone detenute o internate negli istituti penitenziari,
  • i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21, L. 26 luglio 1975, n. 354.

La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

Le Società costituite come cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. B),della Legge n. 381/1991 (quelle cioè che svolgono attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate) possono godere dell'esonero contributivo che riduce le aliquote previdenziali e assicurative a zero. Ai fini della concessione del beneficio, in base alle istruzioni fornite dall'INPS con circ. n. 296/1992, le cooperative sociali interessate devono produrre alla competente sede dell'INPS:

  • copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1, L. n. 381/1991;
  • certificato di iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito;
  • dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo

per le persone svantaggiate socie della cooperativa ed in particolare:

  • numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci e dipendenti, esclusi i soci volontari;
  • numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;
  • possesso da parte della cooperativa della documentazione proveniente dalla competente Pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;
  • impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possano incidere sulle condizioni che danno titolo all'esonero contributivo.

Trattamento previdenziale e assicurativo
Il trattamento previdenziale e assicurativo applicabile ai soci lavoratori è quello previsto dal regolamento interno delle società cooperative o in mancanza di esso dalla contrattazione collettiva di settore.

La legge finanziaria 2007, però, ha disposto il progressivo aumento nel corso del triennio 2007-2009 della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative, al fine di pervenire gradualmente all'equiparazione della loro contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei dipendenti da impresa.
L'art.1, comma 787 della Legge n,296/2006 dispone l'aumento della retribuzione giornaliera imponibile per i lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative:

  • lavoratori soci delle cooperative sociali;
  • lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi;
  • lavoratori soci di altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati i decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale (art.35 del T.U.A.F.).

L'applicazione della nuova disciplina riguarda tutte le forme assicurative e previdenziali a cui sono già assoggettati i soci delle suddette cooperative.
La retribuzione giornaliera viene aumentata del 30% per l'anno 2007, del 60% per l'anno 2008, e del 100% per l'anno 2009.

Procedimento
Ai sensi del decreto legislativo n. 297/2002, l'assunzione di un socio-lavoratore deve essere comunicata al centro per l'impiego entro le 24 ore precedenti alla stessa. Lo stesso deve essere inserito nel libro paga e matricola e deve essere aperta la posizione presso l'INPS e l'INAIL.

 
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