Domande frequenti/Sui contratti di lavoro
FAQ (domande più frequenti)
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
N.B. Tutta la documentazione di approfondimento, compresi i decreti ministeriali attuativi delle Finanziarie 2007 e 2008 con le istruzioni dettagliate per fruire degli incentivi, è disponibile su questo sito. Le risposte elaborate a seguito di un attento esame delle Finanziarie e dei decreti attuativi - rappresentano la valutazione degli esperti ENEA; tuttavia questi non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell'interpretazione delle leggi.
Per consentire un rapido reperimento degli argomenti di interesse, abbiamo raggruppato le faq come segue:
- riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42, 51;
- coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 15, 16, 27, 31, 33, 39, 44, 46, 47, 49, 60;
- pannelli solari (comma 346): faq 8, 17, 19, 41, 47, 53;
- impianti termici (comma 347): faq 9, 11, 21, 29, 32, 37, 56, 58;
- motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35, 57;
- documentazione: faq 1, 2, 3, 5, 14, 24, 25, 40, 48, 55;
- procedure e varie: faq 23, 28, 30, 34, 43, 45, 50, 52, 53, 54, 59, 61.
Ultimi aggiornamenti:
21/2/10: faq 20, 33, 42, 44, 45, 51, nuova faq 59
7/3/10: nuova faq 60
14/3/10: faq 31, 35
16/4/10: nuova faq 61
1. 1. D - Per fruire delle detrazioni del 55%previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di
edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione
di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.
2. D - Cosa occorre inviare all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate e come? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o
meno e se posso procedere alla detrazione?
R - La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell'attestato di
qualificazione energetica (allegato A al decreto edifici) e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E).
Tuttavia, dal 15/8/09 non è più richiesto l'allegato A per la sostituzione di impianti termici. Inoltre, l'allegato A non è richiesto
neppure per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari
mentre la scheda informativa è stata semplificata ed ha preso il nome di allegato F. Non vanno inviate asseverazione, relazioni
tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l'invio devono essere effettuati
esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del nostro sito raggiungibile dalla homepage (icona della
cassetta postale). Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio
incompleto, errato o non conforme.
Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il
codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail. All'Agenzia delle Entrate va inviata - per via
telematica - una copia di quanto specificato alla faq 52 solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Per i
motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al decreto motori).
3. 3. D - Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
R - Tali allegati sono, appunto, allegati al decreto edifici - scaricabile dalla sezione Decreti e Normativa - che invitiamo a
leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra
applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito.
4. (accorpata alla faq 2)
5. D - Perché alcuni interventi di riqualificazione energetica necessitano sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di
certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e
permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione - da inviare all'ENEA - trae origine da un'altra
legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso
del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi
necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.
6. (sostituita dalla faq 31)
7. (accorpata alla faq 31)
8. D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le
caratteristiche dei pannelli?
R - Nel 2008 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti
dall'art. 8 del decreto edifici (documento da conservare): tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4,
c. 1, lettera a) del decreto edifici. 2) Scheda informativa sull'intervento realizzato (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del decreto edifici.
9. D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R - Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del decreto edifici; tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del decreto edifici (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del decreto edifici.
10. (accorpata alle faq 8 e 9)
11. D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto edifici prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia.
Inoltre, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del decreto edifici. Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.
12. (accorpata alle faq 53)
13. (accorpata alla faq 14)
14. D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto?
E le spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.
15. D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe lapossibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
16. D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di
scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
17. D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione dipannelli solari solo sugli edifici esist enti. E'
corretta questa interpretazione?
R - La circolare entrate conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche
le nuove strutture sportive o ricreative.
18. (accorpata alla faq 31)
19. D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del
decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
R - Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e
UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle
norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.
20. D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi
dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento (o più interventi) che consegua un indice
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 può
usufruire della detrazione del 55%. In particolare, per le caldaie a biomassa si veda la faq 42. Dal 2008 sono ammessi al
beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché
rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato I del decreto edifici. La documentazione da approntare ai sensi del
comma 344, è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto
(documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che
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contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA); 3) scheda
informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA). Viceversa, per il comma 347, dal
15/8/09 non è necessario produrre quanto al punto 2).
21. D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a
condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato
in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità
CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie - ove tecnicamente
compatibili - tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in
alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.
22. D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle
detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal decreto edifici (con detrazione fiscale al 55%)
mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal decreto motori (con
detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere
uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del
rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda,
infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del
36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute
in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.
23. D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del
cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda
informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio
della documentazione parte dal giorno del collaudo finale dei lavori.
24. D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l'efficienza energetica, non mi è ben chiara la
documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti,
autonomo e centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si
possono presentare.
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio:
- se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per
l'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall'amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero
di unità abitative oggetto dell'intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato A e un allegato E per unità immobiliare; in
particolare, nell'allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in
termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.
b) sul singolo appartamento:
- se l'impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato A facendo riferimento, per l'involucro
edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato E
per il singolo appartamento;
- se l'impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati A e E per il singolo appartamento.
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO
CON ALTRO NON A BIOMASSA (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 42):
- se l'impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l'Allegato E riferito all'intero edificio. La richiesta di
detrazione può essere inoltrata anche dall'amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta
anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.
25. D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due
debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione
dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento
comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da
dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19
febbraio 2007. In ogni caso la compilazione del modulo online per l'Enea ricalca il modello dell'attestato di qualificazione
energetica di cui al decreto edifici e può essere compilato da un tecnico abilitato anche coinvolto nei lavori di cui alla richiesta
di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato, non deve essere
coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant'altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa
regionale di riferimento.
26. (accorpata alla faq 9)
27. (soppressa)
28. D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal decreto edifici è al 10%? E il 55% da detrarre è
comprensivo di IVA?
R - Nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la
prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo
fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo è il 20%. Per la seconda domanda, qualora
l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle
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aziende. Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della circolare entrate.
29. D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono ancora installare la
caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono
sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e
quindi si ritiene che l'intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il
quale è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di
costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.
30. D - Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se
esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di
detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi
di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico
per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.
31. D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le
nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
R - Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle
caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite
prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le
stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa
semplificata (o allegato F al decreto edifici, da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e
da inviare all'ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale
(aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del
produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico
richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati
nell'allegato B al DM 11/3/08.
Infine, si fa presente che l'art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti
(scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la
sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che,
alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza
delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione.
32. D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto
direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal
produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un
tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che
preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se
installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto
edifici. La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
33. D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come
devono essere considerate?
R - L'art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre,
indicate entrambe come chiusure apribili e assimilabili, imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai
fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la
sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico,
non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.
34. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano
incentivati dal decreto edifici. E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R - Il decreto edifici non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è
possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del decreto fotovoltaico reperibile
nella sezione La normativa. E' tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e
seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l'ENEA ma il
Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita
guida.
35. D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di
cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato decreto edifici che ammette a detrazione la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa
tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia
delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola parziale sul testo dell'art. 1 c. 5 del decreto, ha
interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe
di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato
I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente
con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l'impianto preesistente viene sostituito
parzialmente con una caldaia a condensazione.
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36. (accorpata alla faq 24)
37. D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna.
Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di
riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di
accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale,
debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta
integralmente: Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
38. (accorpata alla faq 2)
39. D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione
che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1
se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare
esattamente nella certificazione?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali
senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra
comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO
10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato.
Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione Per i
tecnici del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella
E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.
Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
- attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 (per il
calcolo della trasmittanza si può utilizzare l'infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al
calcolo per ogni finestra);
- riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale
trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di
questo sito.
40. D - Devo compilare l'attestato di qualificazione energetica per l'intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il
fabbisogno di energia primaria per la climatizza zione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?
R - Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato G si calcola l'indice di prestazione energetica di cui al punto 29.
Con le tabelle di cui all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia
primaria (punto 28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l'edificio è non
residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.
41. D - Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la
produzione di un attestato di certificazio ne (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di
strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
R - Per gli impianti realizzati dal 2008 in poi l'attestato non è più richiesto.
42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il
fabbisogno di energia primaria per la clima tizzazione invernale dell'edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza
applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione
dell'indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R - Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L'art.
3 c. 3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, in caso di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di
energia fossile pari all'energia primaria realmentefornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3. Si può quindi ancora
accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l'intervento
debba essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre
approntare, anche qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all'edificio nel quale essa è
inserita. Il DM 11/3/08, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e
successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e
assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA
della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.
43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati.
Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente
all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho
pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
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R - Il decreto edifici, come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le
modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di
quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione
secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle
Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo
dei lavori.
44. D - Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i
valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 non sono più gli
stessi del 2007. Ha ragione?
R - Si. Il DM 11/3/08 come modificato dal DM 26/1/10, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i valori di trasmittanza termica
da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli
anni, tali valori diventano via via più restrittivi.
45. (soppressa)
46. D - Dal 2008 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari. Ma cosa si intende per singole unità immobiliari?
R - L'art. 2 c. 3 del DM 26/6/09 stabilisce che per singola unità immobiliare si intende l'insieme di uno o più locali preordinato
come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente
almeno due unità immobiliari. E' assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale
appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche. L'art. 2, però, precisa anche che tale definizione è proposta ai fini
del presente decreto ossia ai fini della certificazione energetica. Si può ritenere, quindi, che ai fini delle detrazioni fiscali del
55% e in particolare nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, la singola unità immobiliare possa continuare
ad essere individuata univocamente tramite i dati catastali.
47. D - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare
all'ENEA solo la scheda informativa semplificata (allegato F). Al punto 5 costo dell'intervento cosa deve essere indicato, il costo
al netto o al lordo delle spese professionali?
R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione
dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una
certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere
redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell'intervento
al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener
conto al punto 6 in cui viene richiesto l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo
dell'intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per
detti interventi (euro 109.090).
48. D - Dal 2008 l'unico mezzo ammesso per inviare la documentazione all'ENEA, tranne casi particolari per i quali la complessità dei
lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle schede
informative, solo lo schema dell'attestato di qualificazione energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all'obbligo
della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad inviarvi detta certificazione?
R - Lei non ci deve inviare la certificazione regionale che invece deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un
attestato di qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i dati presenti sull'attestato di
certificazione in suo possesso. Si coglie l'occasione anche per ribadire che effettivamente dal 2008 la documentazione ci deve
essere obbligatoriamente trasmessa esclusivamente attraverso il nostro sito web e che la possibilità di invio per raccomandata è
limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul nostro sito.
49. D - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori
comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che
provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la de trazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
R - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e
riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare
un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona
sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e
solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione.
Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti
sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la
protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
50. D - E' utilizzabile il software Docet messo a punto da Enea e CNR per redigere l'attestato di certificazione/qualificazione
energetica?
R - Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI TS 11300 secondo quanto
stabilito dall'allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 c. 3 del decreto edifici, ossia di fare
riferimento all'allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato
secondo l'allegato G al Decreto edifici. Inoltre il DM 26/6/09 che ha introdotto le linee guida per la certificazione energetica, al
punto 5.2 dell'allegato A ammette esplicitamente l'utilizzo di Docet per il calcolo degli indici di prestazione energetica delle
unità immobiliari residenziali sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300. Il software è ora aggiornato secondo la metodologia
di calcolo semplificata prevista dalle suddette linee guida ed è scaricabile dal sito http://www.docet.itc.cnr.it al quale si rimanda
per ulteriori informazioni.
51. D - Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali
devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
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R - Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell'allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l'art. 3, c. 2,
del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a
seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione
dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i
requisiti tecnici e ambientali riportati dall'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto. Comunque,
in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché
estendendo il principio contenuto nell'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla
biomassa, si ritiene che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui
all'articolo 3, comma 2, debba assumere una quota di energia fossile pari al 30% dell'energia primaria realmente fornita
all'impianto.
52. D - Ho effettuato un intervento tra quelli previsti dalla Finanziaria per ottenere la detrazione del 55%. Ho sentito però che dal 2009
alcuni adempimenti sono cambiati. Mi potete chiarire cosa?
R - La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente, tanto che per chi ha
completato e pagato i lavori nel 2008 non cambia assolutamente nulla. Per chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori
effettuati, le uniche novità sono le seguenti, fermi restando gli altri adempimenti vigenti sinora: 1) viene introdotto l'obbligo di
inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate attraverso il loro sito per coloro che eseguono i lavori a
cavallo tra un anno e l'altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2009 e li concludono nel 2010 e contemporaneamente
hanno effettuato almeno un pagamento nel 2009; per info dettagliate, cfr. Comunicazione dell'AdE alla pagina Decreti e
Normativa); 2) per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non
più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. Infine, l'ENEA sarà obbligata a fornire all'AdE i dati in proprio
possesso.
53. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al serv izio della mia abitazione. Poiché la
Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è
cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell'art. 10, c. 2 del decreto edifici e chi di no. Potete
chiarirmi le idee?
R - Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall'art. 10, c. 2 del decreto edifici: in
questo caso, comunque, l'importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale. Ma a decorrere dal
1/1/09, l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul nostro sito) non consente più il cumulo,
fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto
ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il
cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.
54. D - Sto costruendo un nuovo edificio che risponde ai requisiti previsti dal comma 351 della Finanziaria 2007. So che la data di inizio
lavori, utile per usufruire degli incentivi, è stata spostata dal 31/12/07 al 31/12/09 dall'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 115/08. Desidero
sapere quale è la procedura che devo seguire e quale documentazione devo approntare per godere degli incentivi previsti.
R - Allo stato attuale, siamo ancora in attesa del decreto attuativo specifico per questo tipo di interventi, in assenza del quale si
deve ritenere la norma non operante.
55. D - Con il varo delle linee guida, di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione
energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è
ancora sufficiente compilare l'attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?
R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si
debba produrre e conservare l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba
trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito.
56. D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere
correttamente di questa semplificazione?
R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che
intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. In assenza di chiarimenti da parte del
Ministero Sviluppo Economico, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia
l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad
inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e
selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto. Si ricorda anche che è compito
dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all'intervento e che detto allegato non necessita
della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale.
57. (soppressa)
58. D - Ho iniziato i lavori per la sostituzione della mia vecchia caldaia con un nuovo modello a condensazione. Leggendo la vostra faq
56 ho saputo che non c'è più l'obbligo di presentare l'attestato di qualificazione energetica e quindi di avvalersi dell'aiuto di un
tecnico. Sta di fatto però che l'allegato E mi chiede di quantificare il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con
l'intervento e io non ho competenze tecniche tali da poter soddisfare da solo quanto richiesto. Come posso fare?
R - Il calcolo dovrebbe, a rigore, essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300.
Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l'assistenza obbligatoria di un tecnico
per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per
quanto riguarda la voce da compilare sull'allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell'esempio di calcolo semplificato
pubblicato su questo sito alla sezione Per i tecnici. Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82
mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di
superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di una casa isolata della stessa
superficie, il risparmio in linea di massima va raddoppiato (condizione conservativa) rispetto a quello previsto nel caso di un
appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine
ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell'aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%.
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59. D - Ho realizzato nel mio immobile interventi di riqualificazione energetica che si sono conclusi nel 2009, in gran parte già pagati
nell'anno, ma che in piccola parte (le sole spese professionali relative al tecnico abilitato che redigerà la documentazione necessaria
ad usufruire delle detrazioni) saranno saldati nel 2010. Nella richiesta di detrazione da trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dal
termine dei lavori, devo riportare tutte le spese, sia già sostenute che preventivate? Ed ancora, in questo caso specifico, occorre
trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione predisposto dalla stessa Agenzia nel caso che i lavori continuino
oltre il periodo d'imposta?
R - Come stabilito dalla Risoluzione dell'AdE n°244/E del 11/09/2007, a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione
dei pagamenti..., il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione
all'ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se
richiesta. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, si ritiene che nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad
ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possa riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi, e poiché i
lavori sono stati iniziati e conclusi nell'anno, che non occorra inviare nessuna comunicazione all'AdE. Viceversa, qualora le
spese preventivate non siano state riportate nella documentazione trasmessa all'ENEA, occorrerà procedere all'invio di una
documentazione integrativa una volta quantificate le spese ancora non sostenute.
60. D - Ho acquistato i miei infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al D.M. 11/03/2008, così
da usufruire delle detrazioni del 55% e poco dopo, con il D.M. 26 gennaio 2010 in vigore dal 14 marzo 2010, questi valori sono stati
modificati. Stando così le cose, avendo già versato un accontoper fermare gli stessi, a quale valore di trasmittanza mi devo a ttenere,
a quello stabilito dalle vecchie o a quello delle nuove disposizioni?
R - Il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1°
gennaio 2010. E quindi i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro che
hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma
345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure
apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi,
consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni
gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori.
La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata.
61. D - Il mio immobile ha subito gravi danni in seguito ad un evento sismico. Ora lo sto ristrutturando, beneficiando degli incentivi
previsti per la ricostruzione edilizia post terremoto. Adeguando l' immobile alle nuove disposizioni normative in campo energetico,
posso usufruire anche delle detrazioni del 55% dell'IRPEF? In pocheparole, questi incentivi sono cumulabili?
R - L'Art. 10 del decreto edifici al comma 1, sostiene che le detrazioni in oggetto non sono cumulabili con altre agevolazioni
fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'Art. 1, commi da 2 a 5. Il che significa
che nel caso in cui per la stessa opera (e quindi per la stessa spesa), si possa usufruire di più detrazioni previste da normative
nazionali (ad esempio quelle del 55%, del 36% o altri incentivi diversamente finalizzati), non essendo questi cumulabili, l'utente
deve scegliere di avvalersi di una di queste agevolazioni. Qualora invece tali incentivi interessino opere diverse – sia pure
nell'ambito del medesimo intervento di riqualificazione edilizia – e, in relazione ad ognuna di esse, competa una diversa
agevolazione, il contribuente potrà beneficiare dell'agevolazione prevista di volta in volta per ciascuna di esse. Così ad esempio,
se il contribuente effettua lavori di rifacimento del tetto, rientranti solo nell'ambito agevolativo della ricostruzione a seguito di
eventi sismici e, allo stesso tempo, interventi di installazione di pannelli solari interessati soltanto dalla detrazione del 55%, egli
potrà beneficiare, per il primo intervento, dell'agevolazione post-sisma e, per il secondo, della detrazione del 55%. Inoltre anche
il D.L. 115/2008 all'Art. 6, comma 3, ribadisce ulteriormente quanto sopra, sostenendo che dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di
incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica (e quindi anche le detrazioni
fiscali del 55%), non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla
riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi e per incentivi di diversa natura ad oggi non
ancora individuati