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Definizione di Cooperativa Sociale PDF Stampa E-mail
Domande frequenti - Sulle Coop Sociali

"Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata".

La rilevanza e la funzione sociale della cooperazione, nell’ordinamento italiano, sono riconosciute nella Costituzione all’art. 45 che così recita: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".

 

A questo bisogna aggiungere la "Dichiarazione di Identità Cooperativa", approvata dal XXXI congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale tenuta a Manchester 20/22 settembre 1995, dove vengono enunciati i principi imprescindibili della cooperazione.La cooperativa è un’impresa formata da più persone (minimo 9, o 3 in caso di sole persone fisiche) che si uniscono per soddisfare un bisogno comune. Viene a mancare la distinzione titolare/dipendente poiché, all’interno di una cooperativa, tutti i soci incidono ugualmente sulle scelte dell'impresa e l’elemento umano tende a prevalere sul quello economico.

 

 

Gli elementi che caratterizzano una cooperativa sono:

 

1. Variabilità del capitale sociale, che aumenta o si riduce in relazione all’ingresso o all’uscita dei soci;

 

 

2. Qualità dei soci, i quali devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi in relazione alle varie tipologie di cooperative (consumatori, lavoratori, produttori agricoli ecc.);

 

 

3. Democraticità della partecipazione dei soci alle assemblee, nelle quali ogni socio persona fisica ha un solo voto, a prescindere dall'eventuale possesso di somme diverse di quote o azioni nel capitale sociale;

 

 

4. Radicamento sul territorio, che consente di creare occupazione a livello locale (Le cooperative possono altresì unirsi e dar vita ad un "consorzio", al fine di realizzare una struttura organizzativa comune in grado di garantire meglio i loro scopi mutualistici.

 

 

Il concetto di mutualità rappresenta la caratteristica principale di un’impresa cooperativa, ciò che la contraddistingue dalle società di capitali. Infatti, a differenza di queste, il cui fine ultimo è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le società cooperative assicurano ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

 

Sono definite cooperative a mutualità prevalente quelle che:

 

a. Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;

b. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

c. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

 

La mutualità prevalente viene quindi commisurata in relazione al tipo di scambio mutualistico che deve intercorrere tra socio e cooperativa, e viceversa.

La condizione di mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514 del cod. Civ, deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio, da cui si devono evincere i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico ed essere evidenziati contabilmente tre parametri, in base a quanto disposto dall’art. 2513 cod. civile:

 

1. I ricavi derivanti dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano

superiori al cinquantaper cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, comma 1,

punto A1, del codice civile);

2. Il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui

all’art. 2425, comma 1, punto B9, del codice civile);

3. Il costo della produzione, per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti da soci deve essere

superiore al 50 per cento del totale dei costi per servizi o delle merci e materie prime acquistate o conferite,

di cui all’art. 2425, comma 1, punti B7 B6.

 

 

Inoltre, le cooperative a mutualità prevalente devono, ai sensi dell’art. 2514 Cod.Civ., recepire nello statuto i seguenti requisiti "formali" di non lucratività:

 

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di

due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e

lo sviluppo della cooperazione.

 
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